La richiesta da parte di un cittadino di un medicinale vendibile solo dietro presentazione di ricetta medica senza esserne in possesso è a volte motivo di "contrasto" con il farmacista. Una normativa abbastanza recente ha introdotto alcune novità che mirano a superare molte incomprensioni tra farmacista e clienti.
Molte persone ritengono che la ricetta sia indispensabile solo per l'erogazione gratuita dei farmaci dal Servizio Sanitario Nazionale e che, di conseguenza, se il farmaco lo si paga, lo si possa ottenere anche senza ricetta. Questa convinzione fa supporre da parte del cittadino una insufficiente considerazione della natura e della pericolosità dei farmaci. In realtà la ricetta medica non è un inutile incombenza burocratica inventata per indispettire le persone o far perder tempo nell'ambulatorio medico, né un retaggio di un'epoca in cui il medico indicava i componenti di una formulazione che il farmacista preparava in farmacia.
La ricetta è un documento importante, un ordine preciso che il medico di fiducia del paziente fa pervenire al farmacista affinché consegni al paziente il farmaco che gli serve ed è perciò uno strumento indispensabile per assicurare che il farmaco giusto arrivi alla persona giusta. Il medico è il solo professionista in possesso delle competenze necessarie per identificare correttamente un disturbo ed è il solo autorizzato alla prescrizione di farmaci. Il farmacista non può sostituirsi al medico ma può integrare la prescrizione con consigli sul corretto uso del medicinale. Il farmacista, dal canto suo, può consigliare e vendere senza ricetta medica solo farmaci destinati al trattamento di piccoli disturbi, che si risolvono di solito nel giro di pochi giorni. Sono i cosiddetti farmaci da automedicazione o da consiglio: ad esempio certi antidolorifici, i decongestionanti nasali, i farmaci per la tosse e i lassativi.

I tipi di ricetta

A seconda della loro "pericolosità" i farmaci sono soggetti a diversi tipi di ricetta.
La ricetta ripetibile è utilizzata per medicinali che, pur richiedendo una sorveglianza medica della terapia, non presentano particolari rischi per la salute, se utilizzati in modo corretto. Sono identificati dalla dicitura presente sulla confezione "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica". Se non diversamente stabilito dal medico, la ricetta può essere utilizzata per 10 volte nell'arco di 6 mesi dalla data di rilascio. Tuttavia, se la prescrizione contiene più di una confezione (es. 3 scatole del farmaco X), la ricetta non può più essere utilizzata. Inoltre, per tutti i medicinali ad azione ansiolitica e ipnotica (es. Tavor, En, Halcion, Valium…), la ricetta vale solo 30 giorni e può essere utilizzata per non più di 3 volte. Il farmacista ha l'obbligo di timbrare la ricetta e di annotare, ad ogni consegna del farmaco, la data di spedizione e il prezzo praticato.
La ricetta non ripetibile ovviamente serve per medicinali più "pericolosi". Dovendo essere rinnovata ogni volta, implica che il paziente si rechi dal medico, il quale rivaluta l'effettiva necessità del farmaco in relazione alle condizioni del paziente. Questi medicinali sono identificati dalla dicitura presente sulla confezione "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta". La ricetta deve obbligatoriamente contenere il nome del paziente cui il farmaco è destinato, può essere utilizzata entro 30 giorni dalla data di prescrizione, viene trattenuta dal farmacista e conservata per 6 mesi.
Anche i farmaci ad azione stupefacente (es. morfina) sono soggetti a ricetta medica non ripetibile e, per alcuni di essi, devono essere rispettate altre formalità (es. indirizzo del paziente, annotazione del nome della persona che ritira il farmaco, modello particolare di ricetta, ecc.).
Possono essere considerate "non ripetibili" anche tutte le ricette "rosse" del Servizio Sanitario in quanto vengono trattenute dal farmacista, che le inoltrerà a fine mese alla ASL per ottenere il rimborso del prezzo del medicinale. Hanno sempre validità 30 giorni.

Quando si può derogare

Un decreto ministeriale del 2008 consente al farmacista, in particolari casi e in situazioni di urgenza, di consegnare anche senza ricetta medica farmaci che la richiederebbero. Si è voluto così superare un inutile elemento di contrasto fra farmacista e cliente quando il farmacista è posto nelle condizioni di potersi accertare della effettiva necessità del farmaco e sia in grado di conoscerne con certezza forma farmaceutica e dosaggio.
La consegna è ammessa in tre situazioni generali:
1) qualora si debba assicurare la prosecuzione di un trattamento per una persona affetta da patologia cronica (es. diabete , ipertensione, asma,…)
2) qualora il paziente necessiti di non interrompere un trattamento, quale ad esempio la corretta prosecuzione di una terapia antibiotica in caso di rottura accidentale di un flacone
3) se viene presentata una documentazione di dimissione ospedaliera emessa nello stesso giorno o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia intrapresa in ospedale.
La consegna del medicinale è possibile a condizione che siano disponibili per il farmacista elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco (ad es. precedenti ricette con il farmaco prescritto, l'esibizione di un documento attestante la patologia da cui il paziente è affetto e il relativo trattamento). Può essere un elemento valido per la consegna del medicinale anche la conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

La ricetta medico veterinaria

Sia per l'acquisto di farmaci destinati ad animali allevati per fini alimentari che per animali da compagnia è necessaria la ricetta rilasciata da un Medico Veterinario. In particolare, per l'acquisto di alcune classi di medicinali destinati agli animali da allevamento sono previste formalità molto precise che devono essere osservate sia dal veterinario che compila la ricetta sia dal farmacista che la spedisce sia dall'allevatore che usa i farmaci. Ciò a garanzia di una distribuzione controllata di questi farmaci e di un loro impiego corretto, sia per il benessere dell'animale che per la tutela dei consumatori.

E in futuro?

Pur senza perdere di vista la sicurezza, si potrebbero ipotizzare alcune soluzioni per consentire un accesso "agevolato" al farmaco.
- La de-regolamentazione di medicinali oggi soggetti a prescrizione medica quando tale classificazione non è dovuta a ragioni di tutela della salute ma è voluta dalla ditta produttrice per poter mantenere il medicinale nella lista dei farmaci erogabili a carico del SSN.
- La disponibilità, per medicinali ben selezionati e destinati a situazioni di emergenza, di confezioni ridotte vendibili anche senza ricetta, utili a superare situazioni del tutto transitorie.
- Per farmaci erogabili a carico del SSN e destinati a terapie croniche, una soluzione adottata già in altri paesi è quella di prevedere "carnet" di prescrizioni utilizzabili nell'arco di un più lungo periodo di tempo, ad es.12 mesi. Questa soluzione richiede tuttavia un alto grado di coscienza "sanitaria", oltre che civica, da parte di pazienti, farmacisti e medici per evitare abusi e sprechi.
Infine se l'evoluzione dei processi di informatizzazione della sanità consentirà al farmacista di accedere ad informazioni on-line sulla terapia farmacologica dei pazienti e scambiare rapidamente e agevolmente informazioni con il medico curante, molti di questi problemi potranno essere facilmente e rapidamente risolti con evidenti benefici anche per il rapporto tra farmacista e paziente.

Campo5