Quesito

Cosa si deve fare esattamente per poter detrarre le spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi? Si può detrarre tutto quello che si acquista nelle farmacie, nelle parafarmacie o attraverso i siti Internet specializzati?

Risposta

Per spese sanitarie si intendono oltre alle spese sostenute per interventi, esami di laboratorio, visite mediche specialistiche, indagini radiologiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, spese per ricoveri e degenze, ecc...anche le spese per l'acquisto di farmaci (OTC, SOP, farmaci da prescrizione) i ticket sulle prescrizioni rimborsate dal SSN e le spese per i prodotti omeopatici (ora sono assimilati ai medicinali). I portatori di handicap possono dedurre le spese mediche e sanitarie dal reddito complessivo. Tutti gli altri contribuenti possono detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese, oltre la soglia di 129,11 euro.
Per detrarre la quota a carico del paziente per farmaci prescritti su ricetta mutualistica, occorre allegare la fotocopia della ricetta del servizio sanitario nazionale (SSN) allo scontrino rilasciato dalla farmacia, analogamente a quanto avviene per i medicinali acquistabili solo con ricetta medica ma a totale carico del cittadino (fotocopia + scontrino). Nel caso di medicinali acquistabili senza ricetta medica, occorre conservare gli scontrini fiscali da allegare ad una autodichiarazione da sottoscrivere al momento della dichiarazione dei redditi. Lo stesso vale per i prodotti omeopatici, sia che vengano acquistati senza ricetta medica che presentando la prescrizione da parte di un medico omeopata, ma in ogni caso si possono detrarre solo medicine omeopatiche e fitoterapici approvati dall'AIFA. Si possono detrarre i dispositivi medici che rientrano nel nomenclatore tariffario delle protesi, elenco1, elenco2, elenco3 (Decreto Ministeriale 332/1999), purchè accompagnati da prescrizione medica e scontrino parlante (esempi di dispositivi: occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi per aerosol, apparecchi per la pressione, calzature ortopediche, plantari, pannoloni per incontinenza, siringhe, ecc...).
Sono detraibili anche le spese veterinarie per animali da compagnia o da sport, intendendo per spese veterinarie sia le spese per prestazioni del medico veterinario, che le spese per l'acquisto di medicinali veterinari. Queste vengono considerate a parte con la analoga franchigia di 129,11 euro e fino ad un limite massimo di euro 387,34.
 
Una recente comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (256/E del 20 giugno) chiarisce che gli integratori alimentari non beneficiano della detrazione d'imposta del 19%, anche se prescritti da uno specialista. Gli integratori, infatti, ''vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, come prodotti appartenenti all'area alimentare''.

Non si può detrarre il latte artificiale perchè classificato come alimento. Però i titolari di social card hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per acquistarlo.
Non possono essere detratti neppure cosmetici, prodotti per il trucco e prodotti di bellezza cioè non si può detrarre il parafarmaco, cioè ciò che sullo scontrino parlante non è indicato come medicinale o farmaco.

Infatti dal 1° gennaio 2008 l'acquisto di medicinali e di altri prodotti detraibili deve essere contraddistinto dal rilascio di una fattura o di uno scontrino fiscale "parlante", che riporti la dicitura farmaco o medicinale, il nome del farmaco, il nome della confezione acquistata e il codice fiscale dell'assistito. L'apposizione del codice fiscale sullo scontrino avverrà contestualmente alla battitura dello scontrino stesso. Per agevolare le operazioni ed evitare errori si consiglia sempre di portare con sé sia la tessera sanitaria, che riporta il codice fiscale, sia propria che della persona per cui si fanno gli acquisti.
L'emissione di una fattura in seguito ad un acquisto comporta, già da un po' di tempo, l'obbligo dell'apposizione del codice fiscale (o della partita iva) dell'intestatario della fattura stessa.
 
 
Aprile 2009