L'11 marzo 2005 sono entrate in vigore le nuove disposizioni, della comunità europea, sui prodotti cosmetici (VII modifica della Direttiva 2003/15/CE). Vengono in questo modo regolamentati diversi aspetti dell'informazione per il consumatore finale che rendono più sicuro l'utilizzo dei cosmetici. Ecco in sintesi i diversi punti affrontati dalle nuove disposizioni.

La data di scadenza

I prodotti cosmetici che hanno una durata inferiore ai 30 mesi devono obbligatoriamente indicare la data di scadenza. Per i cosmetici con periodo di validità superiore ai trenta mesi non è obbligatorio indicare la scadenza ma deve essere indicato il periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Si tratta del cosiddetto ''Periodo Post-Apertura'' o PaO (dall'inglese Period after Opening). L'indicazione in etichetta del Periodo Post-Apertura ha lo scopo di fornire al consumatore informazioni sulla stabilità del cosmetico ed è indicato da un nuovo simbolo che viene apposto sia sul contenitore vero e proprio che sul confezionamento esterno ed è rappresentato da un barattolo di crema aperto facilmente identificabile . Accanto o all'interno di questa figura è riportato il periodo di tempo (espresso in mesi seguito dalla lettera M) entro il quale il prodotto deve essere utilizzato a partire dalla prima apertura. Il simbolo del PaO sarà presente sull'etichetta di tutti i prodotti cosmetici, ad eccezione:
- dei prodotti con un periodo di validità inferiore a 30 mesi, che presentano l'indicazione ''Da consumarsi preferibilmente entro?'';
- dei prodotti monodose (es. campioni gratuiti);
- dei prodotti confezionati in modo tale da evitare il contatto tra il cosmetico e l'ambiente circostante (es. aerosol);
- dei prodotti per i quali il produttore certifichi che la formula è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento che influisca negativamente sulla sicurezza del prodotto stesso nel corso del tempo.
Il nuovo simbolo del Pao verrà introdotto progressivamente: tutti i prodotti interessati dal provvedimento verranno etichettati con questo simbolo al momento dell' immissione sul mercato a partire dall' 11 marzo 2005. I prodotti senza PaO, già commercializzati prima di questa data, possono continuare ad essere venduti.

Ingredienti

Devono essere obbligatoriamente indicati in etichetta tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso. In caso di impossibilità pratica, occorre allegare un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore,così come i coloranti che vanno indicati dopo gli altri ingredienti.

Gli allergeni

Sono state individuate 26 sostanze, sintetiche e naturali, particolarmente allergizzanti. Quando presenti nel cosmetico oltre una certa concentrazione, a partire dall'11 marzo 2005 dovranno essere indicate in etichetta, per facilitare la scelta di chi dovesse risultare allergico ad uno o più di esse. Si tratta di sostanze presenti soprattutto nelle fragranze (es. oli essenziali) che vengono impiegate nei profumi utilizzati in molti prodotti cosmetici. Questa informazione permetterà anche ai dermatologi di essere agevolati nell'identificazione degli allergeni, poiché potranno includere queste 26 sostanze nei test allergologici condotti a fini diagnostici.

Accesso alle informazioni

La nuova normativa promuove inoltre una maggiore trasparenza per una migliorare informazione al pubblico. È infatti possibile per il consumatore richiedere alle aziende produttrici l'elenco completo degli ingredienti che compongono un cosmetico, nonché informazioni sugli eventuali ''effetti indesiderabili'' di un determinato prodotto, che siano stati segnalati dai consumatori. Per assicurare l'accesso a queste informazioni, le aziende sono tenute a indicare sulle etichette la ragione sociale che consenta al consumatore di contattare il produttore o il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.

Sperimentazione animale

Tra le altre nuove disposizioni previste, è imposto il divieto sul territorio degli stati membri, di condurre sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti. La nuova direttiva inoltre fissa per l'11 marzo 2009 è l'11 marzo 2013 altre importanti tappe per limitare la commercializzazione dei cosmetici che impiegano ingredienti testati su animali.