Entro il 3 febbraio 2005, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di addetti, dovranno essere dotate di un pronto soccorso ''fai-da-te'' (cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione) per poter intervenire in caso di emergenza.
 
In base a questo decreto, in attuazione della legge 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il contenuto della cassetta di pronto soccorso varia a seconda della tipologia dell'azienda, classificata in tre fasce (A, B o C) a seconda del numero di dipendenti e della pericolosità dell'attività produttiva.
Il gruppo A comprende le aziende o unità produttive soggette a rischio di incidenti rilevanti come, ad esempio, centrali termoelettriche, aziende estrattive, aziende per la fabbricazione di esplosivi o aziende del comparto agricoltura con più di cinque addetti, mentre il gruppo B comprende tutte quelle aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Per le aziende individuate in questi due gruppi la cassetta di pronto soccorso deve contenere materiale di medicazione e di pronto intervento coerente con le dimensioni dell'azienda, il tipo di attività svolta e i fattori di rischio, così come stabilito dal DM 388/03 (Allegato 1).
Il gruppo C comprende invece tutte le unità con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Per queste aziende è sufficiente un "pacchetto di medicazione" contente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 del DM 388/03.
La cassetta di pronto soccorso deve essere collocata in luogo facilmente accessibile e individuabile.
Il DM 388/03 fissa anche i requisiti del personale designato al pronto soccorso e la sua formazione. E' infatti prevista una preparazione teorica diversificata a seconda della tipologia aziendale; il corso di formazione deve poi essere ripetuto ogni tre anni.
Ogni azienda deve infine essere dotata di un mezzo di comunicazione idoneo per attivare il sistema di emergenza (es. telefono con indicazione dei numeri di emergenza sanitaria).